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Divorzio

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Che cosa fare in caso di divorzio

A chi è rivolto

Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. 

Descrizione

E' lo scioglimento del matrimonio civile. Per i matrimoni concordatari (celebrati in Chiesa e trascritti al Comune) e per quelli celebrati da ministri di altri culti, il divorzio incide soltanto sugli effetti civili.

Come fare

La legge prevede i seguenti casi:

  • Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
  • Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero.
  • Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
  • Se il matrimonio non è stato consumato.
  • Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Cosa serve

La legge prevede i seguenti casi:

  • Quando i coniugi siano separati legalmente da almeno 3 anni, a decorrere da quando sono comparsi per la prima volta davanti al Presidente del Tribunale, e sia intervenuta la separazione consensuale omologata e la sentenza di separazione giudiziale. Se la separazione è stata di fatto può dare luogo a divorzio solo se è iniziata prima del dicembre 1968.
  • Se l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio e si è risposato all'estero.
  • Se l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva a una pena superiore a 15 anni o all'ergastolo, oppure a qualsiasi pena detentiva per incesto o per delitti contro la libertà sessuale o per induzione o sfruttamento della prostituzione; a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio o per tentato omicidio del coniuge o di un figlio; a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per lesioni aggravate, violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti, circonvenzione d'incapace ai danni del coniuge o di un figlio.
  • Se il matrimonio non è stato consumato.
  • Se è stata pronunciata sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Cosa si ottiene

Ci sono due tipi di divorzio quello consensuale e quello contenzioso.

Nel divorzio consensuale le due parti sono già d'accordo sulle condizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'assegno, la casa, la divisione patrimoniale, ecc. Esse presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà davanti al Tribunale che pronuncerà la sentenza.

Nel divorzio contenzioso uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che stabilisce la convocazione dell'altro coniuge, il quale avanzerà le sue richieste. Se necessario, il Presidente pronuncia i provvedimenti di urgenza, quindi la causa prosegue avanti al Giudice Istruttore per raccogliere le prove necessarie in relazione alle domande delle parti. Alla fine il Tribunale pronuncerà la sentenza.

Per la Chiesa il matrimonio religioso dura finché non ne venga pronunciato l'annullamento. Pertanto chi divorzia per la Chiesa risulta ancora sposato e non si può risposare con rito religioso. Analoghi principi valgono per gli altri culti.

Tempi e scadenze

Accesso al servizio.

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30 giorni

Giorni massimi di attesa, dalla richiesta

Condizioni di servizio

  PDF34,7K Termini e Condizioni di Servizio

Altre informazioni

Procurarsi un Avvocato per la presentazione della domanda di divorzio presso il Tribunale. Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio stato civile o consultare il sito www.giustizia.it

Argomenti
Ultima modifica: martedì, 16 aprile 2024

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